Tipologia degli atti del presidente della Repubblica Italiana

La dottrina giuridica[1] distingue gli atti del Presidente della Repubblica Italiana secondo i tipi dell'atto presidenziale e dell'atto governativo, con alcune distinzioni formali e sostanziali.

Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali[modifica | modifica wikitesto]

Si tratta di quegli atti ritenuti normalmente di prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Può essere presente la controfirma di un membro del governo (generalmente il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro competente).

Sono esempi di questo tipo, tra gli altri, la concessione della grazia, l'eventuale rinvio alle Camere delle leggi dopo la prima approvazione, i messaggi al Parlamento, la nomina dei senatori a vita e dei giudici della Corte costituzionale.

Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi[modifica | modifica wikitesto]

Sono atti formalmente emanati dal Presidente, la cui potestà ricade, però, sostanzialmente sul governo.

Ne è un esempio il decreto di emanazione che fissa la data di svolgimento del referendum abrogativo in quanto, anche se emanato dal Presidente, fissa un giorno (tra il 15 aprile e il 15 giugno) comunque deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Su questi atti il Presidente della Repubblica esercita un controllo di legittimità. Questo controllo di legittimità autorizza il Presidente a non firmare l'atto e a chiederne il riesame al Governo.

Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi[modifica | modifica wikitesto]

Si tratta di atti in cui concorrono le volontà di Presidente della Repubblica e Governo o Parlamento.

Lo sono, ad esempio, lo scioglimento delle Camere e la nomina del nuovo Presidente del Consiglio.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ De Marco, Bilancia, L'Ordinamento della Repubblica, Milano, CEDAM, 2015.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]