Tasso di interesse legale

Il tasso di interesse legale viene anche definito "saggio degli interessi" o "saggio degli interessi legali" (art. 1284 CC). Si tratta del tasso di interesse che, in alcune legislazioni nazionali, si applica alle obbligazioni pecuniarie in base ad una apposita disciplina legislativa.

In Italia è normato dall'art. 1284 del Codice Civile. L'incipit recita:

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

In particolare, l'articolo stabilisce che:

  • il valore del tasso può essere stabilito annualmente dal Ministero del Tesoro con apposita normativa.
  • la modifica del valore del tasso per l'anno successivo non può avvenire oltre il 15 dicembre dell'anno corrente, altrimenti il tasso per l'anno successivo rimarrà invariato.

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