Piano educativo individualizzato

Il Piano educativo individualizzato (anche noto con l'acronimo PEI oppure P.E.I.) è un documento previsto dalle leggi della Repubblica Italiana, al fine di programmare il piano educativo di un alunno con disabilità, favorirne l'inclusione e promuoverne al massimo livello le potenzialità.

Definizione[modifica | modifica wikitesto]

La definizione di piano educativo individualizzato viene fornita all'interno dell'art. 5, comma 1 del DPR 24 febbraio 1994:

«Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione [...]»

Redazione del PEI[modifica | modifica wikitesto]

Il P.E.I. è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) di cui all'articolo 9, comma 10 del D.lgs. 66/2017.[1]

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche [...]".[2]

Nella definizione del P.E.I., i soggetti che intervengono nella sua redazione propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. In seguito alle modifiche apportate dall'art. 5 comma 3 del D.lgs 66/2017, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale sono stati ricompresi in un nuovo documento, ossia il Profilo di funzionamento. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.[3]

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Art. 5, comma 1 del DPR 24 febbraio 1994
  2. ^ Art. 5, commi 2 e 3 del DPR 24 febbraio 1994
  3. ^ Art. 5, comma 4 del DPR 24 febbraio 1994

Riferimenti normativi[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]