Convalida (diritto amministrativo)

La convalida è un atto amministrativo di 2º grado tramite il quale il soggetto al quale spetta l'azione di annullamento sana un precedente atto invalido da vizi che ne determinano l'annullabilità.

Caratteri[modifica | modifica wikitesto]

Perché l'atto possa essere convalidato occorre che l'atto invalido non sia già stato annullato e che il soggetto sia comunque nella posizione per provvedere sulla materia su cui l'atto dispiega i suoi effetti.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza l'atto di convalida deve:

  • indicare espressamente l'atto da convalidare;
  • individuare inequivocabilmente il vizio che si intende eliminare;
  • esplicitare la volontà di convalidare l'atto viziato.

Inoltre a seguito delle modifiche della legge 241/1990 apportate dalla legge 15/2005, l'art 21-nonies al secondo comma prevede la possibilità di convalida di un provvedimento annullabile sussistendo i requisiti di:

  • interesse pubblico al mancato annullamento dell'atto;
  • intervento della convalida entro un termine ragionevole.

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